La remigrazione come esito della crisi di legittimità dell’Unione Europea

Un ordinamento giuridico é tale, se oltre al rispetto ossequioso dei caratteri formali, trova nei consociati un fondamento di legittimazione. 
La sua autorità acquisisce effettività se gli operatori giuridici possono definirla “legitimate authority” per dirla alla maniera di Raz. Un sistema ordinamentale quindi che si basa sui concetti di authority ed obedience, al fine di poter effettivamente garantire l’effettivo esercizio dei propri poteri. Il sistema dell’Unione Europea rispetta tali requisiti?

Per quanto le pretese fondative fossero avanguardistiche ai tempi e per quanto esse siano mutate fino ad oggi,  dalla logica mercantile a tutela dei valori della persona, sarebbe mendace asserire che tale sistema, dalle sue origini, abbia rispettato le aspettative dei cittadini europei. 

Sebbene ci sia stato un recente  tentativo di riaffermazione del proprio potere, nella sfera politica e sociale, mediante l’istituzione del Next Generation EU, permane una concezione anti-europeista, spinta da governi ambasciatori di messaggi propagandistici che forti del consenso popolare, ormai unica fonte di legittimazione, infondano menzogne e storture giuridiche nella coscienza dei loro elettori. Doveroso quanto apodittico è condurre la nostra analisi nella convinzione che una concezione dell’Unione Europea ora internazionalistica, ora semifederale, mancante di una Costituzione, non riuscirà a dipanare la matassa problematica in seno a tutte le sue istituzioni.

Un assetto normativo poco nitido che trae linfa vitale dall’integrazione con altri sistemi giuridici nazionali, come un virus (benigno si auspica), incapace di manifestare una solipsistica ed autonoma effettività. Per giungere al ganglio dell’analisi, tale sistema ordinamentale, pur tentando di dotarsi sempre in misura maggiore di prescrittività, in una con la sua natura precettiva, rimane reo di aver tradito le aspettative dei cittadini sui vari temi ad essi cari, quali le prestazioni sociali, l’immigrazione e le pari opportunità. Galvanizzato da velleitarie e propagandistiche promesse, una parte del popolo propone a gran voce tale remigrazione, con l’avallo di partiti politici portatori di soluzioni con mancanza di senso dello Stato, del rispetto della dignità umana, quale valore coessenziale alla persona, ai sensi dell’articolo 2 del TUE.

Una lettura superficiale di tale proposta di legge indurrebbe a pensare che si stia avverando una mera forma di ignorantia iuris, ma se quello stesso ius, (ossia quello dell’Unione Europea) , da molti ignorato, deriso e talvolta anche condannato, fosse rispettato ed avesse acquisito una legittimazione popolare tale da non dover lottare per una pretesa di effettività, sarebbe facile notare che le concezioni antieuropeiste oggi non avrebbero attecchito in un ethos sociale e politico invaso da forme di sovranismi nazionali. Per arrivare al nocciolo della questione e poter condannare tale proposta di legge, si confronti la tesi della remigrazione con il disposto degli articoli 18, 21, 45 del TFUE, in cui si professa la libertà di circolazione per cittadini e lavoratori senza nessuna forma di discriminazione, dell’articolo 45 della Carta di Nizza, così come l’afflato “integrativo” Sprigionato dalla direttiva 2004/38/CE.

In ossequio ai principi di non discriminazione e alla libertà della circolazione della persona, la Corte di giustizia dell’Unione Europea, nella causa C-348/96, Calfa, ha dichiarato che una misura di espulsione automatica conseguente a una condanna penale è incompatibile con il diritto dell’Unione. 
Al di là del caso de quo, si noti che neanche in presenza di condanna penale vige un’automatica espulsione dal paese, salvo i casi di minaccia attuale dell’ordine pubblico. 

È in atto una piena idiosincrasia della proposta di legge non solo con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europa, ma con principi fondamentali del Trattato dell’Unione Europea, quali proporzionalità, rispetto della dignità umana, uguaglianza. 

Per avviarci alla conclusione, ciò che si vuole trasmettere è la convinzione che se l’Unione Europea riacquistasse legittimazione, forte non soltanto di un apparato istituzionale completo nel definire le proprie competenze ma pari modo anche nella sua capacità materiale di realizzare i suoi progetti e fosse legittimata da tutti i cittadini europei (art. 20 TFUE) , non si presenterebbero nel territorio europeo forme di sovranismi nazionali, crisi parlamentari dettate dall’accentramento dei poteri in capo all’esecutivo e soprattutto logiche antieuropeiste tra i popoli.

Ignorantia iuris non excusat

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